Art. 26.
(Comitato parlamentare
per la sicurezza nazionale).

      1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, composto da

 

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quattro deputati e quattro senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.
      2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi e nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.